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Infortunio in una cava e responsabilità per la mancata adozione delle misure di sicurezza. Sentenza della Cassazione Penale
21 febbraio 2012
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I giudici di merito hanno ritenuto che il lavoratore, in servizio presso una cava ed addetto all'impianto di frantumazione, svolgeva mansioni di pulizia e rimozione dei detriti nel locale sottostante il frantoio, in prossimità di un nastro trasportatore quando, scivolando a causa del terreno viscido, cadde incastrando il braccio sinistro tra gli apparati del nastro stesso e subendo l'amputazione dell'arto.
Il direttore tecnico e responsabile della sicurezza e il preposto sono stati condannati in primo e secondo grado per reato di lesioni colpose commesso con violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro in danno di un lavoratore, nonché in ordine ad alcune connesse violazioni contravvenzionali.
Agli imputati è stato mosso l'addebito di non aver informato correttamente il lavoratore sui rischi, di non avergli fornito indicazioni scritte e direttive in ordine alla corretta e sicura esecuzione dell'incarico, di aver consentito l'esecuzione dell'operazione in assenza di griglia di protezione e di fune per il blocco d'emergenza dell'impianto. Gli imputati avevano ricorso in Cassazione.
Con una sentenza depositata in cancelleria il 31 gennaio scorso, la IV Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Nel motivare la decisione la Corte ricorda che la giurisprudenza pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di tutelare il lavoratore anche in relazione ai suoi eventuali comportamenti negligenti. Se ne inferisce che anche nel caso in cui il lavoratore sia
esperto e ponga in essere un'azione avventata, forse fidandosi della sua esperienza, si configura la responsabilità del garante. Nel caso di specie, continua la Corte, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui la vittima provvedeva alla pulizia del frantoio in movimento utilizzando una pala di legno, si ritiene che l'infortunio determinato da errore del lavoratore che abbia prestato il consenso ad operare in condizioni di pericolo non escluda la responsabilità del garante.
Si considera infine che la mancata adozione delle misure di sicurezza ha certamente avuto rilievo eziologico giacché l'adozione degli accorgimenti tecnici richiesti avrebbe certamente evitato un incidente. D'altra parte il comportamento del lavoratore può essere tutt'al più considerato imprudente, ma certamente l'evento lesivo non si sarebbe verificato se fosse stato adottato il meccanismo di blocco.
Sicurambiente.it
Per Approfondire:
- SENTENZA: Corte Suprema di Cassazione - Quarta Sezione Penale, 31 gennaio 2012, n. 3983 - Infortunio presso una cava, mancata adozione di misure di sicurezza
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI ALL'ESTERO - pubblicato il DM 51/2012 del Ministero degli affari Esteri con il quale vengono dettate disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)

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• 22 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• 23 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

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