E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale italiana il Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile.
Il regolamento, emesso in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica: alle unita' inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile di cui all'9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni; al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile; al personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento medesimo e al personale in possesso di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il regolamneto si applica a detto personale nei casi in cui questo sia impegnato in attivita' di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , prestate fuori dall'ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui allarticolo 2 della medesima legge ovvero di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Al datore di lavoro, come definito dall'art. 1 del regolamento, spetta l'obbligo di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonche' il controllo della loro conformita'. Incombe inoltre al datore di lavoro l'accertamento dell'idoneita' del personale abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile.
L'art. 6 del regolamento dispone che le funzioni di Medico competente sono svolte dal Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI ALL'ESTERO - pubblicato il DM 51/2012 del Ministero degli affari Esteri con il quale vengono dettate disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
• LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)
• 22 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• 23 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo