TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI ALL'ESTERO - pubblicato il DM 51/2012 del Ministero degli affari Esteri con il quale vengono dettate disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
• LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)
• 22 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• 23 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dalla legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2001, n. 249, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2002 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
Vista la decisione della Commissione europea riguardo l'emendamento dell'allegato VII del regolamento (CE) 2037/2000 del 29 giugno 2000;
Considerato che la sostituzione dell'halon nelle flotte di navi mercantili richiede una pianificazione al fine di non compromettere il normale svolgimento dei servizi;
Decreta
1. All'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 2001 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Il comma 2 non si applica alle navi mercantili qualora i detentori degli halon ivi contenuti presentino entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto, anche attraverso le associazioni di categoria, un piano di recupero degli stessi. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attivita' produttive approvano il piano, stabilendo i tempi e i modi per l'eliminazione degli halon nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e della legge 28 dicembre 1993, n. 594, e successive modifiche».
Roma, 2 settembre 2003
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI
Il Ministro delle attivita' produttive MARZANO