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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI ALL'ESTERO - pubblicato il DM 51/2012 del Ministero degli affari Esteri con il quale vengono dettate disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)

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• 22 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• 23 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO - Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 26 ottobre 2011 (11A14449) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 259 del 7-11-2011 )

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 26 ottobre 2011 recante «Cancellazione dall'Albo nazionale per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni» e' consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it

Note curate da Sicurezza e ambiente:

La Delibera 4 del 26 ottobre 2011 dell'Albo gestori ambientali prevedede che le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non presentano richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono cancellate d’ufficio dall’Albo per i motivi indicati in
premessa.

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