HEADER
.
Argomenti Correlati
BOX HOME DX
BANNER SUB NOTIZIA

Attività di vigilanza, reso pubblico il documento di programmazione dell'attività per l'anno 2012 - La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza ha esaminati i risultati dell’attività di vigilanza svolta dalle strutture ispettive del Ministero e degli enti previdenziali riferita all’anno 2011 e il documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2012
Nuove regole per la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzati al deposito temporaneo - Il Decreto-Legge 5/2012 ha modificato il D.Lgs 152/2006 relativamente la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola destinati al deposito temporaneo, escludendendoli, quando ricorrono particolari condizioni, dal regime del "trasporto dei rifiuti"

BANNER SUB NOTIZIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231 - Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile

BANNER SUB NOTIZIA

INCENTIVI PER LA PREVENZIONE - Dalle ore 12 del 28 dicembre 2011 alle ore 18 del 7 marzo 2012 possono esserre presentate le domande per accedere agli incentivi per la prevenzione messi a disposizione dall'Inail. Le domande potranno essere compilate e salvate mediante procedura informatica attiva sul portale INAIL, sezione Punto cliente.

BOX HOME CC
BOX HOME CC
informazione commerciale
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 200 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (11G0242) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 283 del 5 dicembre 2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'articolo 3;
Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1992, con il quale il Ministero della sanita', e' stato indicato quale autorita' competente in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n. 1734/88 del Consiglio, del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della comunita' di taluni prodotti chimici pericolosi;
Ritenuto necessario fornire disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto concerne in particolare la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione dell'articolo 18 del medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EM A N A

Il seguente decreto legislativo:
(testo vigente su normattiva)

Note curate da Sicurezza e ambiente:

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

BANNER HOME SX
FOOTER