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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI ALL'ESTERO - pubblicato il DM 51/2012 del Ministero degli affari Esteri con il quale vengono dettate disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)

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• 22 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• 23 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

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TITOLO ARTICOLO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 4 ottobre 2011 - Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. (12A00588) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 18 del 23 gennaio 2012)

Art. 3
Procedura di controllo sul mercato

1. Al fine di raccogliere gli elementi per il parere di conformita' delle macchine alle disposizioni del decreto legislativo n. 262/2002, gli ispettori di ISPRA accertano che:
- le macchine siano state identificate nel rispetto delle definizioni di cui all'allegato I - Parte A del decreto legislativo n. 262/2002;
- le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita' contenente le indicazioni di cui all'allegato II - Dichiarazione CE di conformita' - del decreto legislativo n. 262/2002, cosi' come disposto all'art. 8, comma 1;
- la copia di dichiarazione CE di conformita' e la documentazione tecnica delle macchine siano conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare a cui esse si riferiscono, cosi' come disposto all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;
- su ogni macchina sia apposta una marcatura che contenga entrambi gli elementi di cui all'allegato IV - Modelli della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito - del decreto legislativo n. 262/2002, cosi' come disposto all'art. 9, comma 1;
- altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine non traggano in inganno circa il significato della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito, e non ne pregiudichino la visibilita' e la leggibilita', cosi' come disposto all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 262/2002;
- il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato, cosi' come disposto all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 262/2002;
- attraverso l'analisi della documentazione tecnica, le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui agli allegati del decreto legislativo n. 262/2002 di seguito elencati:
all. V - Controllo interno di fabbricazione - punto 3,
all. VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici - punto 3,
all. VII - Verifica dell'esemplare unico - punto 2,
all. VIII - Garanzia di qualita' totale - punti 3.1 e 3.3, cosi' come disposto all'art. 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 262/2002.

2. Se sussistono dubbi sulla plausibilita' della documentazione tecnica esaminata, gli ispettori conducono una campagna di misura volta a verificare che il livello di potenza sonora garantito sia statisticamente corrispondente ai livelli di potenza sonora misurati, e, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, che sia rispettato il livello ammesso di potenza sonora. A tali scopi, i livelli di potenza sonora misurati vanno valutati secondo il criterio di cui all'allegato I.
3. Gli ispettori acquisiscono ulteriori elementi utili per il parere di conformita', ad esempio estratti della documentazione tecnica e rilievi fotografici.
4. L'attivita' degli ispettori si conclude con la stesura del rapporto ispettivo da sottoporre al responsabile del controllo sul mercato.
5. Il responsabile del controllo sul mercato emette il parere di conformita' tenendo conto del rapporto ispettivo ed inoltra l'intera documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministero prende atto del rapporto ispettivo e del parere di conformita' e trasmette il parere di conformita' all'azienda interessata.
7. Nei casi di non conformita' delle macchine, il Ministero avvia la procedura di cui all'art. 6 - Non conformita' delle macchine ed attrezzature - del d. lgs. n. 262/2002. In particolare nei casi di non conformita' che comportino sanzioni, il Ministero, inoltre, invia il rapporto ispettivo ed il parere di conformita' alla Prefettura territorialmente competente per l'irrogazione delle sanzioni, quantificate all'art. 15 - Sanzioni - del decreto legislativo n. 262/2002, in accordo con la legge n. 689/81, capo I -
Le sanzioni amministrative. Le sanzioni comminate sono versate sul Capitolo di Entrata del Bilancio di previsione dello Stato n. 2310 ("Sanzioni correlate alle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 262/2002, di attuazione della direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto") - U.P.B. 2.1.5.1 - Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti - Multe, ammende, sanzioni.

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