TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI ALL'ESTERO - pubblicato il DM 51/2012 del Ministero degli affari Esteri con il quale vengono dettate disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
• LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)
• 22 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• 23 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Allegato 1
- Allegato 2
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
Visto, in particolare, l'art. 4 - Controllo sul mercato - del suddetto decreto legislativo il quale prevede che l'attivita' di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I al decreto e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tal fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico;
Vista la legge n. 689/81 recante modifiche al sistema penale, ed in particolare il capo I - Le sanzioni amministrative;
Considerato il decreto del Commissario Straordinario di APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici - n. 33 del 13 dicembre 2007 recante disciplina delle funzioni ispettive dell'APAT;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" come modificato ed integrato dalla legge di conversione e, in particolare, quanto previsto dall'art. 28 che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che, tra l'altro, svolge le funzioni della soppressa Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Ravvisata la necessita' di definire i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui al citato art. 4 del decreto legislativo n. 262/2002;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature definite all'allegato I - Parte A del decreto legislativo n. 262/2002, di seguito chiamate macchine.
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