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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI ALL'ESTERO - pubblicato il DM 51/2012 del Ministero degli affari Esteri con il quale vengono dettate disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)

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• 22 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• 23 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

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informazione commerciale
DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 - Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008)(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 20 del 25-01-2012 )

Entrata in vigore del provvedimento: 25-01-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalita' di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneita' di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel piu' ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:
(testo su normattiva)

Note curate da Sicurezza e ambiente:
Da segnalare che il Decreto-legge modifica la normativa relativa:
- agli interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania;
- alle disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente e proroga Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci;
- ai materiali di riporto e dispone, a precise condizioni, che i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo che contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. Viene modificato anche l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
Il Decreto-legge 2/2012 è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla LEGGE 24 marzo 2012, n. 28.
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