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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI ALL'ESTERO - pubblicato il DM 51/2012 del Ministero degli affari Esteri con il quale vengono dettate disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)

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• 22 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
• 23 MAGGIO 2012 - Entra in vigore il DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

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TITOLO ARTICOLO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 23 gennaio 2012 - Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi. (12A01145) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 del 7-2-2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 8-2-2012

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare gli articoli 24, 33, 38 e 39;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE», ed in particolare l'art. 2, comma 6;
Visto il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n.110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo dell'immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n.296/2006.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n.100, «Regolamento recante sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/01 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti;
Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
Vista la Decisione della Commissione 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;
Vista la Decisione della Commissione C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante designazione di «ACCREDIA» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale»;
Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso in data 29 luglio 2010 alla Commissione europea, con il quale e' stata fornita una panoramica sintetica della politica nazionale in materia di energie rinnovabili descrivendo gli obiettivi e le principali linee di azione strategica;

Decreta:

Art. 1
Finalita' del decreto

1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, di cui agli articoli 24, 33, 38 e 39, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e allo scopo di garantire che la attendibilita' delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente, il presente decreto stabilisce ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55:
a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi;
b) le procedure di adesione allo stesso sistema;
c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;
d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55.





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