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COMUNICATO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Quinto elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2012 - Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
DECRETO 29 marzo 2013 - Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
DECRETO 13 marzo 2013 - Modifica del decreto 31 marzo 2009 relativo all'impiegabilita' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32 - Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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12 APRILE 2013 - Entra in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
20 APRILE 2013 - Entra in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32 - Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro
30 APRILE 2013 - Termine ultimo per presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per i rifiuti gestiti nel corso del 2012 utilizzando la modulistica di cui al DPCM 20 dicembre 2012
31 MAGGIO 2013 - Ultimo giorno in cui i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi (comma 5 dell'articolo 29 del D.lgs. 81/2008, come modificato, per ultimo, dalla legge 228/2012).

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DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 - Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (12G0079) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 111 del 14-5-2012)
Entrata in vigore del provvedimento: 14-05-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilita' ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attivita' operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilita' di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

((01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi")).
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";
   b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.
   ((b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione"))
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2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

NdR
Il decreto-legge 57/2012, convertito con modificazione (( )) dalla L. 12 luglio 2012, n. 101, modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disponendo che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2) sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.
Il decreto-legge, non essendo ancora state ancora emenate le procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), modifica anche il comma 5 dell'art. 29 e dispone che fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale con il quale saranno emanate tali procedure, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno continuare ad autocertificare l'avvenuta valutazione dei richi. Rimane l'esclusione per le attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
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