Il Ministro dello sviluppo economico ha emanato, come disposta dall'articolo 360 della Legge 292/2006 (finanziaria 2007), il decreto con il quale sono state definite le caratteristiche, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) e le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
La detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007, spetta:
- alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonché di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter)
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera a).
La detrazione spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.
La detrazione compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
La detrazione non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, né per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.
Sono considerati motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007
I soggetti che intendono beneficiare della detrazione sono tenuti a:
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione;
- acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.
I soggetti che intendono beneficiare della detrazione sono anche tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 e a trasmetterla all'ENEA.
I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocita' (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 47 del 22 febbraio 2007)
- LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 299 del 27 dicembre 2006)
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