Le linee guida, emanate in base ai commi 1 e 2 dell'art. 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recano i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le attivita' rientranti nelle categorie descritte ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 dell'allegato I del medesimo decreto, ossia:
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno;
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, delladirettiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno;
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.
Il decreto è in vigore dall'8 giugno (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
- DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 93 del 22 aprile 2005)
|
|
|||||||
|
Sicurezza e ambiente di Mannozzi G. - partita iva: 01632360440 |
||||||
|
|
|||||||