
Con tre sentenza emesse il 18 dicembre scorso la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per aver introdotto nella legislazione nazionale una serie di norme in contrasto con il diritto comunitario per quanto riguarda la nozione di rifiuto.
Con la sentenza C-236/05 l'Italia è stata condannata per aver escluso dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da un lato, le sostanze, i materiali o i beni, destinati alle operazioni di smaltimento o di recupero non esplicitamente elencati agli allegati B e C a tale decreto e, dall’altro,le sostanze o i materiali residuali di produzione dei quali il detentore abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, qualora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e che gli stessinon rechino pregiudizio all’ambiente, oppure, anche qualora venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest’ultimo non configuri un’operazione di recupero fra quelle individuate all’allegato C al medesimo decreto.Con al sentenza C-194/05 la Repubblica italiana è stata condannata per aver adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, tali da escludere dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall’industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi; e per aver escluso dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero per animali di affezione.Con al sentenza C-195/05 la Repubblica italiana è stata condannata per aver escluso dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di quelli provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.