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REGOLAMENTO 1907/2006/CE (REACH): OBBLIGHI E DOVERI PER FABBRICANTI E IMPORTATORI
Il regolamento 1907/2006 (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli 
Il “Regolamento REACH” è uno dei provvedimenti della Comunità Europea che fa seguito al programma adottato il 4 settembre 2002 dal vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile
L'Unione europea in quella sede ha preso impegno a far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche siano prodotte e utilizzate sul proprio territorio in modo da “assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente […] nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno […]” (art. 1 comma 1).
Il regolamento 1907/2006 (REACH) “si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.” (come si può leggere nell’art. 1 comma 3).
Per raggiungere gli scopi sopra riportati il Regolamento “stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati” (come definiti nell'articolo 3).
Le disposizioni del Regolamento REACH  “si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati.”
Le principali definizioni (contenute nell’art. 3) sono le seguenti:
1) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
2) preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;[…]
8) fabbricazione: la produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale;
9) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;
10) importazione: l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;
11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;
12) immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;
13) utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle […]
24) uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione”;
Quindi, il “Regolamento REACH” si basa sul principio che l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente.
Per raggiungere questo fine, il regolamento stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli.
Il regolamento REACH interessa quindi TUTTE le sostanze o i prodotti chimici esistenti (o nuovi) immessi sul mercato europeo con alcune esclusioni specificate all’ Art. 2:
Articolo 2- Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento non si applica:
a) alle sostanze radioattive […];
[…].
2. ai rifiuti… (non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli)
[…]
5. Le disposizioni dei titoli II, V, VI e VII non si applicano nella misura in cui una sostanza viene utilizzata:
a) in medicinali per uso umano o veterinario
[…];
b) in alimenti e alimenti per animali […].
6. Le disposizioni del titolo IV non si applicano ai seguenti preparati allo stato finito, destinati all'utilizzatore finale:
a) medicinali per uso umano o veterinario […];
b) prodotti cosmetici, […];
c) […];
d) alimenti e alimenti per animali […].
9. Le disposizioni dei titoli II e VI non si applicano ai polimeri.”
Inoltre vi è un nutrito elenco si sostanze escluse dall’ambito di applicazione del “REACH” riportato negli Allegati IV e V al Regolamento.
Il “Regolamento REACH” obbliga quindi i fabbricanti e gli importatori a fornire dati chimico-fisici e tossicologici sulle sostanze che fabbricano o importano in modo da valutare i rischi che le stesse comportano ed in modo da definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi.
Questo concetto è chiaramente espresso nel “REACH” secondo la forma NO DATA, NO MARKET riportata all’ art. 5: “[…] le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.”
Ai fini della registrazione essi dovranno trasmettere all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) di Helsinki un fascicolo contenente tutte queste informazioni.
ATTIVITA’ PRELIMINARI
a)   Aggiornare le schede dati di sicurezza (MDSD) dei propri prodotti finiti in modo da renderle conformi all’ Allegato II del Regolamento per sostanze e preparati (art. 31 e 32);
b)   Richiedere ai fornitori schede di sicurezza aggiornate,
c)   Censire le proprie materie prime, semilavorati e prodotti finiti attribuendo loro il corrispondente numero CAS (ove esistente)
d)   Accertare se le materie prime acquistate sono fabbricate nell’ UE o importate da Paesi extra UE;
e)   Stabilire se le sostanze sono “phase in” (già censite nel database europeo EINECS) o “non phase in” (nuove sostanze);
f)   Pianificare la formazione delle funzioni aziendali interessate (funzioni tecniche, acquisti, commerciali, ecc.) in modo che l’emissione di ordini di acquisto/vendita risponda ai requisiti del REACH ;
g)   Predisporre un database delle sostanze prodotte, degli intermedi stoccati in modo separato o importate da paesi extra UE.
RIEPILOGO SCADENZE :
1° giugno 2007 - Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
1° dicembre 2008 - Obbligo di registrazione preliminare per le sostanze soggette a un regime transitorio (a partire dal 1° giugno 2008)
1° dicembre 2010 - Registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1.000 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007
1° giugno 2013 - Registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007
1° giugno 2018 - Registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007
A partire dal 1° gennaio 2009, chi avrà effettuato la preregistrazione, potrà beneficiare dei termini di registrazione scaglionati come sopra indicato, potendo continuare nel frattempo a produrre o a importare la sostanza (a meno di indicazione contraria dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA)).
27 marzo 2008
Dr. Alderano Mannozzi - Studio associato Alderan info@alderan.it 
Links per approfondire
- sito internet Studio associato Alderan: www.alderan.it

- dal sito internet dello studio associato Alderan: il REACH

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