REGOLAMENTO
1907/2006/CE (REACH): OBBLIGHI E DOVERI PER FABBRICANTI E IMPORTATORI
Il regolamento
1907/2006 (CE) concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, stabilisce
specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e
utilizzatori a valle di sostanze in quanto tali o in quanto componenti
di preparati o articoli
Il “Regolamento REACH” è uno dei provvedimenti della Comunità
Europea che fa seguito al programma adottato il 4 settembre 2002 dal
vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile
L'Unione
europea in quella sede ha preso impegno a far sì che entro il 2020 le
sostanze chimiche siano prodotte e utilizzate sul proprio territorio
in modo da “assicurare un elevato livello di protezione della salute umana
e dell'ambiente […] nonché la libera circolazione di sostanze nel
mercato interno […]” (art. 1 comma 1).
Il regolamento 1907/2006 (REACH)
“si
basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli
utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul
mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana
o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di
precauzione.” (come si può leggere nell’art. 1 comma 3).
Per raggiungere gli scopi sopra riportati il
Regolamento “stabilisce
disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati” (come definiti
nell'articolo 3).
Le
disposizioni del Regolamento REACH “si
applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o
all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di
preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati.”
Le
principali definizioni (contenute nell’art. 3) sono le seguenti:
1) sostanza: un
elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per
mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi
necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal
procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere
separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne
la composizione;
2) preparato: una
miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
3) articolo: un oggetto
a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un
disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore
della sua composizione chimica;[…]
8) fabbricazione: la
produzione o l'estrazione di sostanze allo stato naturale;
9) fabbricante: ogni
persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una
sostanza all'interno della Comunità;
10) importazione:
l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;
11) importatore: ogni
persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile
dell'importazione;
12) immissione sul
mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento
o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;
13) utilizzatore a
valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa
dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto
tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue
attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori
non sono considerati utilizzatori a valle […]
24) uso: ogni
operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento,
conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da
un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o
ogni altra utilizzazione”;
Quindi, il
“Regolamento REACH” si basa sul principio che l'industria dovrebbe
fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con
tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in
condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla
salute umana e all'ambiente.
Per raggiungere questo
fine, il regolamento stabilisce specifici doveri e obblighi per
fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze in quanto
tali o in quanto componenti di preparati o articoli.
Il regolamento REACH
interessa quindi TUTTE le sostanze o i prodotti chimici esistenti (o
nuovi) immessi sul mercato europeo con alcune esclusioni specificate
all’ Art. 2:
Articolo 2- Ambito
d'applicazione
1. Il presente
regolamento non si applica:
a) alle sostanze
radioattive […];
[…].
2. ai rifiuti… (non
sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli)
[…]
5. Le disposizioni dei
titoli II, V, VI e VII non si applicano nella misura in cui una sostanza
viene utilizzata:
a) in medicinali per
uso umano o veterinario
[…];
b) in alimenti e
alimenti per animali […].
6. Le disposizioni del
titolo IV non si applicano ai seguenti preparati allo stato finito,
destinati all'utilizzatore finale:
a) medicinali per uso
umano o veterinario […];
b) prodotti cosmetici,
[…];
c) […];
d) alimenti e alimenti
per animali […].
9. Le disposizioni dei
titoli II e VI non si applicano ai polimeri.”
Inoltre vi è un
nutrito elenco si sostanze escluse dall’ambito di applicazione del
“REACH” riportato negli Allegati IV e V al Regolamento.
Il “Regolamento REACH”
obbliga quindi i fabbricanti e gli importatori a fornire dati
chimico-fisici e tossicologici sulle sostanze che fabbricano o importano
in modo da valutare i rischi che le stesse comportano ed in modo da
definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi.
Questo concetto è
chiaramente espresso nel “REACH” secondo la forma “NO DATA, NO
MARKET” riportata all’ art. 5: “[…] le sostanze in quanto tali o
in quanto componenti di un preparato o di un articolo non sono
fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state
registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del
presente titolo.”
Ai fini della
registrazione essi dovranno trasmettere all'Agenzia Europea per le
Sostanze Chimiche (ECHA) di Helsinki un fascicolo contenente tutte
queste informazioni.
ATTIVITA’ PRELIMINARI
a)
Aggiornare le schede dati di sicurezza (MDSD) dei propri prodotti finiti
in modo da renderle conformi all’ Allegato II del Regolamento per
sostanze e preparati (art. 31 e 32);
b)
Richiedere ai fornitori schede di sicurezza aggiornate,
c) Censire
le proprie materie prime, semilavorati e prodotti finiti attribuendo
loro il corrispondente numero CAS (ove esistente)
d)
Accertare se le materie prime acquistate sono fabbricate nell’ UE o
importate da Paesi extra UE;
e)
Stabilire se le sostanze sono “phase in” (già censite nel database
europeo EINECS) o “non phase in” (nuove sostanze);
f)
Pianificare la formazione delle funzioni aziendali interessate (funzioni
tecniche, acquisti, commerciali, ecc.) in modo che l’emissione di
ordini di acquisto/vendita risponda ai requisiti del REACH ;
g)
Predisporre un database delle sostanze prodotte, degli intermedi
stoccati in modo separato o importate da paesi extra UE.
RIEPILOGO SCADENZE :
1° giugno 2007 -
Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
1° dicembre 2008 -
Obbligo di registrazione preliminare per le sostanze soggette a un
regime transitorio (a partire dal 1° giugno 2008)
1° dicembre 2010 -
Registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate
nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1.000
tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo
il 1° giugno 2007
1° giugno 2013 -
Registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate
nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 100
tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo
il 1° giugno 2007
1° giugno 2018 -
Registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate
nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1
tonnellata all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo
il 1° giugno 2007
A partire dal 1°
gennaio 2009, chi avrà effettuato la preregistrazione, potrà
beneficiare dei termini di registrazione scaglionati come sopra
indicato, potendo continuare nel frattempo a produrre o a importare la
sostanza (a meno di indicazione contraria dell'Agenzia Europea delle
Sostanze Chimiche (ECHA)).