Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto legislativo 117/2008 che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie
per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per
l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e
il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla
gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
Le
disposizioni del decreto si applicano alla gestione dei rifiuti derivanti dalle
attività di prospezione o di
ricerca, di estrazione, di trattamento e di

ammasso di risorse minerali e dallo
sfruttamento delle cave nell'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e
perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di
miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del
regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del
1996.;
Le
disposizioni si applicano anche a qualsiasi area adibita
all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o
liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o
un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di
estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare,
i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti
dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo
l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In particolare ricadono nella definizione: le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture
per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione
dei rifiuti di estrazione; e strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture
per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione
dei rifiuti di estrazione; le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un
periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un
anno; le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi
derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle
operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i
rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di
rifiuti di estrazione superiore a tre anni.
Il Comma 3 dell'art. 2
del D.Lgs 117/2008 dispone che ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di
prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle
risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti
dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non
si applicano gli articoli 7 (domanda di autorizzazione), 8 , 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a
meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti
di categoria A.
Ai rifiuti disciplinati dal D.Lgs 117/2008 non si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
Le strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che siano già in
funzione al 1° maggio 2008 si conformano alle disposizioni del presente decreto
entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli
6 , comma 6 (piano di emergenza interno), e 13, comma 6 (tenore di
cianuro dissociabile con acido debole), alle quali si conformano secondo il calendario ivi
previsto, e delle disposizioni di cui all'articolo 14 (garanzie finanziarie), alle quali si conformano
entro il 1° maggio 2014.
L'articolo 21 dispone esclusioni e
disposizioni particolari per le strutture chiuse al 1° maggio
2008;
alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno
smesso di accettare rifiuti di estrazione prima del 1° maggio 2006; alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
che alla
data di entrata in vigore del D.Lgs stanno completando le procedure
di chiusura nel rispetto della normativa previgente e delle eventuali
prescrizioni dettate dall'autorità competente; alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
che saranno effettivamente chiuse
al 31 dicembre 2010.
Il testo del Decreto
legislativo 117/2008 entra in vigore il 22 luglio 2007.