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GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina le gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 117/2008 che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
Le disposizioni del decreto si applicano alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave nell'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996.;
Le disposizioni si applicano anche a qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In particolare ricadono nella definizione: le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione; e strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione; le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno; le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni.
Il Comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs 117/2008 dispone che ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7 (domanda di autorizzazione), 8 , 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.
Ai rifiuti disciplinati dal D.Lgs 117/2008 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione al 1° maggio 2008 si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 6 , comma 6 (piano di emergenza interno), e 13, comma 6 (tenore di cianuro dissociabile con acido debole), alle quali si conformano secondo il calendario ivi previsto, e delle disposizioni di cui all'articolo 14 (garanzie finanziarie), alle quali si conformano entro il 1° maggio 2014. 
L'articolo 21 dispone esclusioni e disposizioni particolari per le strutture chiuse al 1° maggio 2008; alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno smesso di accettare rifiuti di estrazione prima del 1° maggio 2006; alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che alla data di entrata in vigore del D.Lgs  stanno completando le procedure di chiusura nel rispetto della normativa previgente e delle eventuali prescrizioni dettate dall'autorità competente; alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.
Il testo del Decreto legislativo 117/2008 entra in vigore il 22 luglio 2007.
9 luglio 2008
Fonte: UNI
Links per approfondire
- DECRETO LEGISLATIVO - 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 157 del 7 luglio 2008)

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