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RIFIUTI: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I TONER E LE  CARTUCCE DELLE STAMPANTI
La raccolta ed il trasporto dei toner per stampanti laser e cartucce delle stampanti possono essere effettuati in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se consegnate direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi
Nella Gazzetta Ufficiale italiana del 6 novembre scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente 22 ottobre 2008 con il quale vengono semplificati gli adempimenti amministrativi relativi alla raccolta ed il trasporto dei toner e delle cartucce per le stampanti.

Il decreto dispone che la raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti CER  individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi codice CER 080318 e 080317* (non pericolosi e pericolosi) possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

15 novembre 2008
Sicurambiente.it
Links per approfondire
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 22 ottobre 2008 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 265 del 12 novembre 2008) 
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