Il decreto dispone che la raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti
CER individuati come cartucce
di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti
inkjet, e cartucce di nastri
per stampanti ad aghi codice CER 080318 e 080317*
(non pericolosi e pericolosi) possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità
amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e
conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4,
R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152."
Qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
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