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PILE E ACCUMULATORI: NUOVE REGOLE DAL 18 DICEMBRE 2008
Il 18 dicembre 2008 entra in vigore il Decreto Legislativo 188/2008 che attua la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana il  Decreto Legislativo 188/2008 che attua la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Il decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Dal 18 dicembre 2008, data di entrata in vigore del decreto, è vietata l'immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso e di di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso. ll divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso e alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza e in attrezzature mediche e utensili elettrici senza fili.

Definiti gli obiettivi ridurre al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome devono garantire, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale affinché entro il 26 settembre 2012 si conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato e il 45 per cento entro il 26 settembre 2016. Anche i produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, dovranno organizzare e gestire sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

E' vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio  con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti (articolo 10, comma 1).

18 dicembre 2008
Sicurambiente.it
Links per approfondire

- DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188 - Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 268 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 283 del 3 dicembre 2008)

- Direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato (¹) (G.U.U.E. L 318 del 28 novembre 2008)

- Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1)  (G.U.U.E. L 266 del 26 settembre 2006)

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