Articolo
tratto da "Il Quotidiano Ipsoa - Ambiente e Sicurezza"
Non serve l’autorizzazione del giudice per filmare un abbandono illecito di rifiuti su un proprio terreno non recintato. Il filmato che mostra un abbandono illecito di rifiuti su un proprio terreno non recintato è una prova e non una “intercettazione”.
Le videoregistrazioni eseguite dal proprietario di “un’area non recintata, aperta al passaggio pubblico”, che ritraggono un terzo che vi abbandona dei rifiuti “non appartengono al ‘genus’ delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali ex art. 234 c.p.p. per le quali non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell’A.G.
La Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2010 n. 770, ha riconosciuto infondato il ricorso presentato dal titolare di una società di trasporti contro la sentenza del Tribunale di Trento che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2°, DLgs n. 152/06, e condannato alla pena di € 2.000,00 di ammenda, per aver depositato “in modo definitivo” nell’area antistante una officina gestita da terzi, i rifiuti provenienti dall'attività della propria azienda (ossia materiale in pallet, in cellophane o film plastico).>
L’attività illecita di abbandono dei rifiuti era stato videoregistrata dal proprietario del terreno su cui gli stessi erano stati depositati. Pertanto, l'interessato aveva proposto ricorso per Cassazione in cui, in particolare, aveva dedotto che non potessero essere utilizzate le registrazioni visive effettuate dalla parte offesa, perché non autorizzate ex art. 266 e segg. c.p.p.
Come sopra accennato, quindi, il Giudice di legittimità ha ritenuto infondata tale eccezione processuale poiché “trattasi di videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno, inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse.
Dette videoregistrazioni, pertanto, non appartengono al "genus" delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell’A.G. ex artt. 266 e segg. cpp” ..... continua sul sito Ipsoa.it >>
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