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UE-ITALIA, CENERI DI PIRITE IN CERCA DI SANZIONI
Rilevato il contrasto tra la norma censurata e le direttive comunitarie, la Corte Costituzionale si è interrogata sugli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma extrapenale che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti ha escluso l’applicabilità delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti
Articolo tratto da "Il Quotidiano Ipsoa - Ambiente e Sicurezza"  

Rilevato il contrasto tra la norma censurata e le direttive comunitarie, la Corte si è interrogata sugli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma extrapenale che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti ha escluso l’applicabilità delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti alla fattispecie oggetto del giudizio principale.

Con la pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 20, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale».

La sentenza si segnala, oltre che per il merito della complessa vicenda sottoposta al vaglio della Corte, anche perché essa affronta la delicata questione del rapporto tra diritto penale e normativa comunitaria, soffermandosi sui poteri attribuiti al giudice, sia ordinario sia delle leggi, nel caso in cui la normativa nazionale contrasti con il diritto comunitario.

Veniamo al merito della caso concreto.

L’oggetto della vicenda riguardava l’asserita violazione delle norme che disciplinano l’attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta; in particolare, il punto controverso riguardava la definizione di rifiuto e la differenza tra tale nozione e quella di sottoprodotto, secondo la normativa comunitaria e nazionale.

Da un lato, sulla base della normativa europea (cfr. le direttive 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, 18 marzo 1991, n. 91/156/CEE e 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fissato punti fermi interpretativi:

«a) la nozione di rifiuto deve essere intesa in senso estensivo ed in tal modo devono essere interpretate le norme che contengono riferimenti alla stessa;

b) dalla suddetta nozione sono escluse le sostanze suscettibili di utilizzazione economica, nel caso in cui non si tratta di prodotti di cui il detentore si disfa;

c) in tale nozione non sono compresi i sottoprodotti, intesi come beni, materiali o materie prime, che derivano da un processo di estrazione o fabbricazione, che non è destinato principalmente a produrli, a condizione che la loro utilizzazione sia certa e non eventuale, avvenga senza trasformazioni preliminari ed al fine di commercializzare il materiale, anche eventualmente per destinarlo a soggetti diversi dal produttore».

Dall’altro, in attuazione delle citate direttive, il legislatore italiano ha emanato dapprima il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - che riproduceva quasi testualmente la definizione comunitaria e prevedeva sanzioni penali per le attività poste in essere in violazione della disciplina sul trattamento dei rifiuti; quindi è intervenuto il “codice dell’ambiente”, varato con il d.lgs. n. 152 del 2006, che, nel ridisegnare, all’art. 183, l’intera materia, ha escluso – ai fini che qui interessano - dalla categoria dei rifiuti un materiale, le ceneri di pirite, indipendentemente dal fatto che l’impresa produttrice se ne sia disfatta.

Di qui, dunque, il contrasto della norma censurata – che «introduce una presunzione assoluta, in base alla quale le ceneri di pirite, quale che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del produttore, sono sempre e comunque da qualificare “sottoprodotto”» - con la definizione comunitaria, che invece, ai fini di classificare di una sostanza come “rifiuto” ovvero “sottoprodotto”, «fa leva anche su fatti estrinseci e sui comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori e non si arresta pertanto alla mera indicazione della natura intrinseca del materiale». 

La questione, peraltro, è stato in seguito risolta dal legislatore nazionale il d.lgs. n. 4 del 2008, in quanto la norma censurata è rimasta in vigore solo per un paio d’anni; nondimeno, la questione, nel processo in esame, è rilevante, in quanto comporta, come indiretta conseguenza, la penale irrilevanza delle gestione delle ceneri di pirite al di fuori delle regole stabilite dalla legge.

Come uscire dall’impasse?  ..... continua sul sito Ipsoa.it  >>

30 gennaio 2010
Fonte: Il quotidiano Ipsoa
Links per approfondire
- Sistema Ambiente e Sicurezza: Idicitalia

- www.iposa.it

- CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA - SENTENZA 25 - 28 gennaio 2010 , n. 28 - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - Rifiuti - Ceneri di pirite e polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale - Previsione di appartenenza ai sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 .... (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 5 del 3 febbraio 2010)

 

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