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Il 1° febbraio 2010 la Commissione europea ha adottato una decisione
sulla seconda richiesta di proroga presentata dall'Italia per
conformarsi alla legislazione UE sulla qualità dell'aria. La
decisione riguarda esenzioni temporanee dagli standard di qualità
dell'aria dell'UE in materia di particelle sospese pericolose, il
cosiddetto PM 10, in 12 zone o agglomerati supplementari situati in
Campania, Puglia e Sicilia. Nella sua decisione la Commissione ha
approvato una proroga per il PM 10 in una sola zona della regione
Campania; ha respinto invece tutte le altre richieste. Nel 2009 sono
state adottate circa venti decisioni, tra le quali una riguardante
una richiesta precedente dell'Italia relativa a zone o agglomerati
diversi. Gran parte delle zone dell'UE in cui viene misurata la
qualità dell'aria non rispettavano le condizioni previste per poter
beneficiare di una proroga oppure erano già conformi ai valori
limite.
Il Commissario all'ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato: "L'inquinamento atmosferico ha gravi ripercussioni sulla salute umana e il rispetto delle norme deve essere la nostra priorità. La direttiva UE sulla qualità dell'aria del 2008 riconosce le difficoltà che alcuni Stati membri hanno incontrato per conformarsi agli standard sul PM 10 entro la data fissata inizialmente, cioè il 2005, e prevede pertanto la possibilità di allungare provvisoriamente i tempi. La Commissione si aspetta tuttavia che gli Stati membri dimostrino in maniera evidente che stanno facendo il possibile per conformarsi al più presto alle norme dell'UE.
La Commissione ha deciso che un'unica area in cui viene misurata la qualità dell'aria e per la quale l'Italia ha chiesto una proroga soddisfa le condizioni stabilite nella direttiva.
Nelle altre zone la Commissione ritiene che le condizioni non siano soddisfatte. In molti casi ciò è dovuto agli scarsi dati forniti o al fatto che le misure delineate nei piani per la qualità dell'aria trasmessi alla Commissione non dimostrano che le norme saranno soddisfatte al termine della proroga.
Dalla valutazione della Commissione emerge anche che in alcuni casi non saranno necessarie deroghe visto che i valori limite sono già stati rispettati, come è avvenuto in quattro delle dodici zone notificate.
Nella decisione del 28 settembre 2009 relativa alla prima notifica dell'Italia, la Commissione ha approvato una proroga per il PM 10 in 5 zone, sollevando obiezioni per le rimanenti 62 zone segnalate.
Con la decisione di oggi sulla seconda richiesta di proroga dell'Italia per rispettare i valori limite del PM 10 , la Commissione si è espressa su tutte le zone nelle quali, nel 2007, venivano superati i valori limite del PM 10 .
Quando la Commissione solleva obiezioni alle richieste di proroga presentate dagli Stati membri, questi possono presentare altre richieste se forniscono nuove informazioni che dimostrino il rispetto delle condizioni necessarie.
Finora sono state adottate ventuno decisioni in materia di proroghe che riguardavano 18 Stati membri. La Commissione ha deciso che le condizioni per avvalersi di una proroga al rispetto dei valori limite del PM 10 erano soddisfatte in 49 zone in Austria, Cipro, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Spagna e Ungheria. In tutti questi casi è stato dimostrato che i valori limite saranno raggiunti al termine della proroga grazie a piani organici sulla qualità dell'aria.
Le particelle sospese (PM 10 ) sono emesse principalmente dall'industria, dal traffico e dal riscaldamento domestico e possono causare asma, problemi cardiovascolari, cancro ai polmoni e morte prematura.
La legislazione UE sulla qualità dell'aria stabilisce valori limite vincolanti e/o valori indicativi per le concentrazioni massime ammissibili di alcuni inquinanti atmosferici. Gli interventi per ridurre l'inquinamento attraverso piani di qualità dell'aria sono necessari quando c'è il rischio che i suddetti valori vengano superati.
Per il particolato (PM 10 ) sono stati fissati due valori limite vincolanti: uno basato sulla concentrazione media giornaliera (50 µ g/m³, valore che non deve essere superato per più di 35 volte in un anno civile) e uno fondato sulla media annua (40 µ g/m³). Entrambi sono entrati in vigore il 1° gennaio 2005.
La direttiva sulla qualità dell'aria del 2008 prevede, sulla base di condizioni molto rigorose, delle proroghe per permettere agli Stati membri di rispettare gli standard di qualità dell'aria per il PM 10 (fino all'11 giugno 2011) e per l'NO 2 e il benzene (fino al 2015 al massimo). Durante il periodo cui si applica la proroga i valori limite continuano ad essere in vigore ma con un margine di tolleranza.
- Dal sito dell'Unione Europea: Per ulteriori informazioni sulle proroghe
- Dal sito dell'Unione Europea: Per ulteriori informazioni sui valori limite per gli inquinanti
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