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Tratto da "Il Quotidiano Ipsoa - Ambiente e Sicurezza"
E' giunta in dirittura d'arrivo il ddl che modifica la "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque" al fine di riservare la sanzione penale prevista per gli scarichi di acque reflue in fognatura ai soli casi in cui vi sia un pericolo effettivo, e vale a dire soltanto per lo scarico delle sostanze pericolose, lasciando in vigore per lo scarico delle altre sostanze il sistema sanzionatorio amministrativo.
Il Ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo lo aveva preannunciato con un comunicato stampa prima dell’estate ed è stata di parola.
Con un iter abbastanza celere - “anche a causa della natura specifica e circoscritta della modifica” - il provvedimento che introduce una modifica al quadro sanzionatorio dello scarico di acque reflue in fognatura è ormai pronto per entrare in vigore.
Presentato durante la riunione n. 57 del 24 luglio 2009 del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della giustizia, Alfano, e con il Ministro dello sviluppo economico, Scajola, il ddl in parola era stato approvato dal Senato il 19 novembre scorso (A.S. n. 1755).
Ora c’è stata anche l’approvazione definitiva della Camera dei Deputati - 2 febbraio 2010 – e il ddl recante modifica della “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue” (A.C. 2966) - di cui all’articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (da ora, TUA) - attende solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento risulta costituito da un articolo unico e rettifica il primo periodo del comma 5 dell’art. 137 del TUA, così da restringere l’ambito di applicazione della sanzione penale ivi prevista alle sole fattispecie di violazione più grave.
In pratica, per far scattare la sanzione penale ci si dovrà trovare di fronte ad uno scarico di acque reflue industriali che comporti il superamento tabellare dei valori limite, così come stabiliti nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte terza del TUA, per le 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5, dello stesso Allegato 5.
Come si legge nella relazione illustrativa, la modifica apportata si è resa “necessaria poiché l’orientamento giurisprudenziale che si è formato con riferimento a tale disposizione, ancorché contenuta, con quasi identica formulazione, nel decreto legislativo n. 258 del 2000, non è costante”.
Non mancano i primi detrattori del ddl. Secondo alcuni ..... continua sul sito Ipsoa.it >>
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