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Il regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito.
I criteri del marchio Ecolabel UE sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale e definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio. I criteri del marchio Ecolabel UE sono determinati su base scientifica e considerando l’intero ciclo di vita dei prodotti come definiti dall'articolo 6 del regolamento.
Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE deve farne richiesta presso gli organismi competenti di cui all’articolo 4 del regolamento in conformità delle norme previste dall'articolo 9.
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 è abrogato ma continua ad applicarsi ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti. L'articolo 9, paragrafo 4, e l’allegato III del presente regolamento si applicano a tali contratti.
Regolamento (CE) n. 66/2010 entra in vigore il 19 febbraio 2010.
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