Nella Gazzetta Ufficiale italiana dell'11 marzo scorso è stato
pubblicato il
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35
"Attuazione della direttiva
2008/68/CE, relativa al trasporto interno di
merci pericolose".
Le disposizioni del decreto si applicano al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Il decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
- mediante veicoli, vagoni o unita' navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilita' di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
- mediante unita' navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
- mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.
L'articolo
6 del decreto ha modificato anche l'articolo
168 del D.Lgs 285/1992 (Codice della strada).
Il decreto legislativo 35/2010 è in vigore da 12 marzo e, da tale data, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i decreti:
- decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto;
- decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5;
- decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme dello stesso D.Lgs 35/2010.
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