I distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al momento di una nuova fornitura destinata ad un nucleo domestico, devono assicurare il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuitā del ritiro, con modalitā chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici č effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalitā di cui all'art. 2 e 3 del DM 65/2010, previa registrazione all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il decreto 8 marzo 2010, n. 65 entra in vigore il 19 maggio 2010
- DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 135 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 175 del 29 luglio 2005)
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