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DECRETO LEGISLATIVO 81/2008: MODIFICATO L'APPARATO SANZIONATORI DEL TITOLO I
Dal 25 giugno non è più prevista la sanzione a carico del datore di lavoro per non aver per munito i lavoratori di tessere di riconoscimento nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto

Dal 25 giugno 2008, come disposto dal Decreto-Legge 112/2008, non è più sanzionabile il datore di lavoratore  che non munisce di tessera di riconoscimento i lavoratori nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto.

L'obbligo della tessera di  riconoscimento,  introdotto dal decreto-Legge 223/2006 (convertito in legge con modifiche dalla Legge 248/2006) per i cantieri edili, è stato poi esteso ai lavoratori  nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto dalla legge 123/2007 e, successivamente, recepito dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del D.lgs 81/2008.

Il decreto-legge 112/2008, sopprimendo la parte della lettera h), comma 4, articolo 55, del D.lgs 81/2008, che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro a carico del datore di lavoro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera u), del D.lgs 81/2008, ha privato della sanzione la violazione dell'obbligo di munire di tessera di riconoscimento i lavoratori nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto. 

Da segnalare che la rimanente parte della lettera h), comma 4, articolo 55, del D.lgs 81/2008, che prevede sanzioni per la violazione degli articoli 29, comma 4, e 35, comma 2, risulta ora di difficile comprensione in quanto è stato soppresso il complemento essenziale della frase (degli articoli).

Nulla di invariato per i cantieri edili: rimangono obblighi e sanzioni previsti dal decreto-legge 223/2006.

Il decreto-legge 112/2008 ha anche soppressa la legge 17 ottobre 2007, n. 188, che aveva introdotto l'obbligo per i lavoratori dipendenti e i prestatori d'opera di presentare le dimissioni volontarie dal lavoro sugli appositi moduli rilasciati dai soggetti autorizzati (centri per l'impiego, direzioni provinciali del lavoro, uffici comunali ..)

Il decreto-legge 112/2008 è in vigore dal 25 giugno scorso e dovrà essere convertito in legge entro il 24 agosto 2008.

28 giugno 2008
Sicurambiente.it 
Links per approfondire

- DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n, 152 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 25 giugno 2008)

- Art. 55 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008)

- Art. 18 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008)

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