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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: L'INAIL INDICA LE MODALITA' PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
Con la circolare 1/2009 l'Inail ha indicato le modalità per effettuare la comunicazione. In sede di prima applicazione c'è tempo fino al 16 maggio 2009
Con al circolare n. 11 del 12 marzo scorso l'Inail ha indicato le modalità con cui il datore di lavoro (o i dirigenti) devono effettuare la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come previsto dalla lettera aa), comma 1 dell'art. 18 D.Lgs 81/2008.

La comunicazione all'INAIL deve essere effettuata con cadenza annuale,  entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. In sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, potrà essere confermata la situazione già presente in archivio; altrimenti si dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

La comunicazione, previa registrazione (se ancora non effettuata), deve essere effettuata on line attraverso Punto Cliente del sito internet dell'NAIL dell'Inail.

Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire la comunicazione on line, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto. Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin.

Quando il datore di lavoro decida di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l'inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l'incarico ad un Consulente del lavoro.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL: www.inail.it .

Coloro che hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax prima dell'emanazione della circolare inail 1/2009,  devono provvedere alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza utilizzando il format e la relativa procedura on-line.

Fino a quando non saranno emanati i relativi decreti attuativi  sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente indicati dall'art. 3,  comma 2 del D.Lgs 81/2008

27 marzo 2009
Fonte: Ianil
Links per approfondire
- sito dell'INAIL: www.inail.it 

- Sicurambiente.it: art. 18 del D.Lgs 81/2008

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