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DAL 16 MAGGIO IL DVR DEVE AVERE DATA CERTA E SONO VIETATE LE VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE
Dal 16 maggio, come stabilito da Decreto-Legge 207/2008, il documento di valutazione dei rischi deve avere la data certa e non sono più ammesse, per il momento, le visite preassuntive
Dal 16 maggio 2009 diventa obbligatorio dare la data certa al documento di valutazione dei rischi (DVR). L'adempimento, introdotto dal D.Lgs 81/2008 e prorogato al 16 maggio dal decreto-legge 207/2008 è essenzialmente finalizzato ad evitare documenti retroattivi. Per adempiere a tale obbligo possono essere adottate diverse soluzioni, tra le quali: 

- apposizione presso un ufficio postale del timbro direttamente sul documento di valutazione dei rischi avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; 

- spedizione a mezzo raccomandata allo stesso mittente del documento di valutazione dei rischi con l'apposizione del timbro postale;

 trasmissione a se stessi del documento in formato PDF a mezzo di posta elettronica certificata;

- per le pubbliche amministrazioni la certificazione della data può avvenire attraverso l'adozione di una delibera;

- autentica notarile, registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Dal segnalare che nelle modifiche al Testo unico proposte dal Governo, tale adempimento è stato semplificato introducendo la possibilità di adempiervi con la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per presa visione.

Dal 16 maggio non possono essere effettuate visite mediche in fase preassuntiva. Tale divieto, comunque, dovrebbe essere di breve durata in quanto il Governo, attraverso le modifiche al Testo unico in discussione alla Camera, propone di ripristinarle.

Un maggiore coordinamento tra legislativo ed esecutivo, in questo caso,  gioverebbe certamente  a una migliore gestione della sicurezza sul lavoro.

18 maggio 2009
Sicurambiente.it
Links per approfondire

- Art. 18 del D.Lgs 81/2008 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

- Art, 28 del D.Lgs 81/2008 Oggetto della valutazione dei rischi 

- Art. 41 del D.Lgs 81/2008 - Sorveglianza sanitaria

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