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TESTO UNICO SICUREZZA: APPROVATO CON OSSERVAZIONI DA CAMERA E SENATO LO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO PROPOSTO DAL GOVERNO
Le Commissione di Camera e Senato hanno approvato con osservazioni il testo dello schema del decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Le Commissioni della Camera e del Senato hanno espresso parere positivo, con osservazioni, sullo schema del decreto legislativo  "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" approntato dal Governo.

Le osservazioni e le relative proposte di modifica indirizzate all'Esecutivo, riguardano parecchi articoli, tra i quali la "Presunzione di conformità" alle disposizioni del D.Lgs 81/2006 attraverso la certificazione e l'adozioni di modelli di organizzazione  e gestione già previsti con l'articolo 30. Le Commissioni richiedono di precisare che la certificazione "prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità" e che le commissione di certificazione "devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità". Riguardo la marcatura CE è stato osservato che questa dovrebbe specificare che l’impiego di macchine marcate CE conferisce una presunzione, valida fino a prova contraria, del rispetto delle sole disposizioni concernenti l’utilizzo delle attrezzature in ambiente di lavoro, disposizioni stabilite dal Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 81.

Richiesta di modifica anche per l'articolo 15-bis che si vorrebbe introdurre nel decreto legislativo n. 81, riguardante alcune condizioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai fini dell'imputazione della responsabilità penale a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano (in astratto) le sanzioni - si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso. In particolare, rilevano ambedue le Commissioni, suscita perplessità la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15-bis, la quale pone la condizione, ai fini dell'imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l’evento non sia imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, artigiani, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo), con riferimento ai reati per i quali siano responsabili penalmente - oltre ai datori di lavoro e ai dirigenti - anche tali soggetti. Le Commissioni chiedono di sopprimere la medesima lettera d), mantenendo, quindi, l'ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa di cui al codice penale.

Il termine per l'esercizio della delega scade il 16 agosto 2009.

25 giugno 2009
Sicurambiente.it
Links per approfondire
- Dal sito del Senato la SCHEDA  dello schema del decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
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