Le osservazioni e le relative proposte di modifica indirizzate
all'Esecutivo, riguardano parecchi articoli, tra i quali la "Presunzione di conformità" alle
disposizioni del D.Lgs 81/2006 attraverso la certificazione e
l'adozioni di modelli di organizzazione e gestione già previsti
con l'articolo 30. Le Commissioni richiedono di precisare che la
certificazione "prefiguri unicamente una presunzione relativa di
conformità" e che le commissione di certificazione "devono
comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia,
imparzialità, terzietà e professionalità". Riguardo la
marcatura CE è stato osservato che questa dovrebbe specificare che
l’impiego di macchine marcate CE conferisce una presunzione, valida
fino a prova contraria, del rispetto delle sole disposizioni
concernenti l’utilizzo delle attrezzature in ambiente di lavoro,
disposizioni stabilite dal Titolo III, Capo I, del decreto legislativo
n. 81.
Richiesta di modifica anche per l'articolo 15-bis che si vorrebbe introdurre nel decreto legislativo n. 81, riguardante alcune condizioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai fini dell'imputazione della responsabilità penale a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano (in astratto) le sanzioni - si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso. In particolare, rilevano ambedue le Commissioni, suscita perplessità la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15-bis, la quale pone la condizione, ai fini dell'imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l’evento non sia imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, artigiani, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo), con riferimento ai reati per i quali siano responsabili penalmente - oltre ai datori di lavoro e ai dirigenti - anche tali soggetti. Le Commissioni chiedono di sopprimere la medesima lettera d), mantenendo, quindi, l'ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa di cui al codice penale.
Il termine per l'esercizio della delega scade il 16 agosto 2009.
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