Home

News

Agenda

Temi

Codice on line

Home > news

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
L'Inail definisce le modalità per comunicare i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 106/2009 all'articolo 18 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in caso di nuova elezione o designazione. In fase di prima applicazione, informa l'Inail,  l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Pertanto:

- coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Inail in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se piu' di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare (ndr 25 agosto 2009)

- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative specificate nella circolare n. 43 del 25 agosto 2009.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall'art. 3, commi 2 e 3bis del D.lgs 81/2009, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.

L'Inail ricorda che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.

L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente" prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall'art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.

Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l'Inail provvederà a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

6 settembre 2009
Sicurambiente.it
Links per approfondire
 Chi siamo Contatti Disclaimer Privacy Mappa del sito

PUBBLICITA'

Sicurezza e ambiente di Mannozzi G. - partita iva: 01632360440