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LEGGE 2 dicembre 2005, n. 248 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale italiana n 281 del 2 dicembre 2005)

TESTO IN VIGORE DAL:  3 DICEMBRE 2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203

Omissis ...

ART. 5-sexies. - (Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione). - 

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005. 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti: 

"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL puo' essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalita' che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 

3. Il Ministero delle attivita' produttive, raggiunto il limite, dell'80 per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione. 

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato. 

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ". 

Omissis ...

Art. 11- quaterdecies. Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione

Omisis ...

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Omissis ...

_________________________

LAVORI PREPARATORI:

Senato della Repubblica (atto n. 3617):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 3 ottobre 2005.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 3 ottobre 2005 con parere delle commissioni 1ª (per presupposti di costituzionalita) 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5 ottobre 2005.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 - 13 - 19 - 20 - 26 e 27 ottobre 2005. Esaminato in aula il 7 e 8 novembre 2005 e approvato il 9 novembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6176):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 14 novembre 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 16 - 17 e 22 novembre 2005. Esaminato in aula il 22 - 23 - 24 e 29 novembre 2005 ed approvato il 30 novembre 2005.

______________________

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 61.