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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo
1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, nonche' riordino e coordinamento delle procedure per la
valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale
strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la
direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva
75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e
i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28
giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato
dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua
distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva
1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in
talune attivita' e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di
alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
Vista
la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, che, in vista di questa finalita', «istituisce un quadro per la
responsabilita' ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10
febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attivita'
produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche
agricole e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE
PRIMA
DISPOSIZIONI
COMUNI E PRINCIPI GENERALI [ nota 1 ]
ART.
1
(ambito dl applicazione)
1. Il
presente decreto legislativa disciplina, in attuazione tutela legge 15 dicembre
2004, n
. 308, le materie seguernti:
a)
nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale VIA) e per l’autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);
b)
nella parte terza, la difesa del suole e la lotta alla desertificazione, la
tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche:
e)
nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminai;
d)
nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;
c)
nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
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