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Art.
3-quater. [ nota
1 ]
Principio
dello sviluppo sostenibile
1.
Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve
conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la
qualita' della vita e le possibilita' delle generazioni future.
2.
Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a
consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo
sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici
e privati connotata da discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente
e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3.
Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivita'
umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un
equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da
risparmiare e quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della
produzione e del consumo si inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare e per migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.
4.
La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere
cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in
modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi
naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle
attivita' umane. |