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Art.
3-quinquies. [ nota
1 ]
Principi
di sussidiarieta' e di leale collaborazione
1.
I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le
condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto
il territorio nazionale;
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme
di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive, qualora lo richiedano
situazioni particolari del loro territorio, purche' cio' non comporti
un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi
procedimentali.
3.
Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli
obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e
dell'entita' dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente
realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati
comunque effettivamente realizzati.
4.
Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra
regioni ed enti locali minori.
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