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Art.
3-sexies. [ nota
1 ]
Diritto
di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo
1.
In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la
legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un
interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
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