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ART.
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(criteri per
l’adozione dei provvedimenti successivi)
1. Le
norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione
delle singole disposizioni in esso contenute.
2. Entro
due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno
o più regolamenti da emanarsi al sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto
1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e
l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia
ambientale, nel rispetto delle finalita', dei principi e delle disposizioni di
cui al presente decreto.
3. Ai
fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle
rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel
Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o
maggiori oneri n carico della finanza pubblica.
4. Entro
il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio provvede alla modifica ed all’integrazione delle norme
tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi
dell’articolo 1/, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, nel rispetto
delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 13 della legge 4 febbraio
2005, n
. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite
nell’ordinamento nazionale.
5. Ai
fai degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati,
con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti
pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle
materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non
spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti di qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese.
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