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PARTE
IV
NORME IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
TITOLO I - GESTIONE DEI
RIFIUTI
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 177
(campo di
applicazione)
1. La parte quarta del
presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui
rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di
imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori,
sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori
uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve
disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di
cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i
rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un
anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
«2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e
degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente decreto, il Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico dell'APAT -
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o
maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia
per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici. [
nota 1 ]
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