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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 14 aprile 2006) Aggiornato con le modifiche apportate da: vedi modifiche >>

Indice tematico - D.Lgs 152/2006

PARTE IV

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

> TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 177

Art. 178

Art. 179

Art. 180

Art. 181

Art. 181-bis

Art. 182

Art. 183

Art. 184

Art. 185

Art. 186

Art. 187

Art. 188

Art. 189

Art. 190

Art. 191

Art. 192

Art. 193

Art. 194

Capo II - Competenze

Art. 195

Art. 196

Art. 197

Art. 198

Capo III - Servizio gestione integrata dei rifiuti

Art. 199

Art. 200

Art. 201

Art. 202

Art. 203

Art. 204

Art. 205

Art. 206

Art. 206-bis

Art. 207

Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni

Art. 208

Art. 209

Art. 210

Art. 211

Art. 212

Art. 213

Capo V - Procedure semplificate

Art. 214

Art. 215

Art. 216

-

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

-

TITOLO III GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

-

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

-

TITOLO V

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

-

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

 

 

Art. 184 

(classificazione)

1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

i) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186; [ nota 2 ]

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;  [ nota 3 ]

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

i) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

1) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) soppressa. [ nota 4 ]

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l’elenco dei rifiuti, conformemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell’Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati O, H e I alla medesima parte quarta.

5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. [ nota 1 ]

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NOTE ALL'ARTICOLO CURATE DA SICUREZZA E AMBIENTE

Nota 1 - Il comma 5-bis all'articolo 184 è stato aggiunto dal comma 21 dell'art. 2 del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

Nota 2 - L'articolo 184, comma 3, lettera b) è stato così modificato dal comma 21-bis dell'art. 2 del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Nota 3 - L'articolo 184, comma 3, lettera c) è stato così modificato dal comma 21-bis dell'art. 2 del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Nota 4 La lettera n) del comma 3 dell'art. 184 è stata soppressa dal comma 21-bis dell'art. 2 del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Il testo sostituito era:

«n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.»

Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti

Il sistema normativo e tecncio di gestione dei rifiuti

La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma

Autori:  Pernice Maurizio, Minnini Giuseppe

Editore: Ipsoa Indicitalia

Linea: Libri  -  Anno 2008  -  Pagine: 431

Collana: Testo unico ambientale   

IL SISTEMA NORMATIVO E TECNICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tratta, seguendo una struttura a capitoli, le seguenti tematiche: la definizione di “rifiuto”; la classificazione dei rifiuti; le attività di gestione dei rifiuti; oneri e responsabilità dei produttori e dei detentori; misure e strumenti economici ed amministrativi per la gestione dei rifiuti; i procedimenti di autorizzazione; le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali; autorizzazione ambientale integrata e gestione dei rifiuti; imballaggi e rifiuti di imballaggi; attività illecita di gestione dei rifiuti: il deposito illegale; attività illecita di gestione dei rifiuti e regime sanzionatorio; rifiuti pericolosi e non pericolosi; processi di recupero e di smaltimento; i test di caratterizzazione dei rifiuti; il ciclo di trattamento dei rifiuti urbani; gli impianti di trattamento meccanico-biologico; la discarica

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