|
Art. 184
(classificazione)
1. Ai fini dell’attuazione
della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici,
anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti
dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque
natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
i) i rifiuti provenienti da
esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività
agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti
dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 186; [ nota
2 ]
c) i rifiuti da lavorazioni
industriali; [ nota
3 ]
d) i rifiuti da lavorazioni
artigianali;
e) i rifiuti da attività
commerciali;
i) i rifiuti da attività
di servizio;
g) i rifiuti derivanti
dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da
attività sanitarie;
i) i macchinari e le
apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
1) i veicoli a motore,
rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato
da rifiuti;
n)
soppressa. [ nota
4 ]
4. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attività produttive si provvede ad istituire l’elenco dei rifiuti,
conformemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE
ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla
Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all’emanazione
del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 9
aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108
del 10 maggio 2002 e riportata nell’Allegato D alla parte quarta del presente
decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti
non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco,
nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del presente decreto,
sulla base degli Allegati O, H e I alla medesima parte quarta.
5-bis. I sistemi d'arma, i
mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della
difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti
ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte
quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31
dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono
custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai
nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. [ nota
1 ]
|