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CAPO III - SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
Art. 199
(piani
regionali)
1. Le regioni, sentite le
province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità
d’ambito di cui all’articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità
di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri
generali stabiliti dall’articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti
dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di
gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei
volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. I piani regionali di
gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) le condizioni ed i
criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi;
b) la tipologia ed il
complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da
realizzare nella regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all’articolo 200, nonché dell’offerta di
smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni
singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto
delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m);
d) il complesso delle
attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione
dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza,
economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all’articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali
in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione
della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della
gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata
disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli,
tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una
maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei
propri bilanci un apposito fondo;
f) le prescrizioni contro
l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di
rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei
corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni
dettate ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera f);
g) la stima dei costi delle
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per
l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché
per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei
rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195, comma 1,
lettera p);
i) le iniziative dirette a
limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a
favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
m) le misure atte a
promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello
smaltimento dei rifiuti urbani;
n) i tipi, le quantità e
l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel
rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a),
di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di
cui all’articolo 225, comma 6;
p) i requisiti tecnici
generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
4. Il piano regionale di
gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte
integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che
devono prevedere:
a) l’ordine di priorità
degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
b) l’individuazione dei
siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti
presenti;
c) le modalità degli
interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino
prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri
finanziari;
e) le modalità di
smaltimento dei materiali da asportare.
6. L’approvazione del piano
regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o
adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali
vigenti.
8. In
caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività,
il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio diffida gli organi regionali
competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione
dell’inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità
competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei
termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave
pregiudizio all’attuazione del piano medesimo, il Ministro dell’ambiente e
tutela del territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un
termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine,
il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e
idonei per l’attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può
avvalersi anche di commissari”ad acta”.
10. I provvedimenti di cui al
comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta
differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego,
al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) favorire operazioni di
trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli
stessi;
d) favorire la
realizzazione e l’utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi
urbani.
11. Le regioni, sentite le
province interessate, d’intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di
cui alla parte quarta del presente decreto provvedono all’aggiornamento del
piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in
conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa
vigente.
12. Sulla base di appositi
accordi di programma stipulati con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
d’intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi
degli articoli 214 e 216, la costruzione e l’esercizio, oppure il solo
esercizio, all’interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per
il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e
recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata,
sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le
norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;
c) siano utilizzate le
migliori tecnologie di tutela dell’ambiente;
d) sia garantita una
diminuzione delle emissioni inquinanti.
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