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Art. 212
(Albo
nazionale gestori ambientali)
1. È costituito, presso il
Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, l’Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con
sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali,
istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano
in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali
del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione
all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell’Albo ha
potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e
documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro delle
attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della
salute;
d) uno dal Ministro
dell’economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro
dell’interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall’Unione
italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui
due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli
autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti;
l) due dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e
provinciali dell’Albo sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e sono composte:
a) dal Presidente della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all’uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o
dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla
regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o
dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato
dall’Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d)da un esperto di
comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio;
e) soppressa; [
nota 1 ]
f) soppressa; [
nota 1 ]
4. Le funzioni del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali dell’Albo sono svolte, sino alla scadenza
del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni
regionali dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti già previsti all’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1),
e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.
5. L’iscrizione all’Albo
è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi,
nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di
terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti,
nei limiti di cui all’articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall’obbligo di
cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3,
lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e
236, limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione
di rifiuti di imballaggio, a
condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano
funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili
previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende
speciali, i consorzi e le societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla
sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni. [
nota 2 ]
6. L’iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività
di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le
altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui
esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad
iscrizione.
7. Le imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività
di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e
le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti mobili di
smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a
favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le
imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma
Uni En Iso 14001.
8. [
nota
6 ] [ nota
7 ] Le disposizioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti
pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed
accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono
iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta
giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita',
ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa,
l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le
caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e
l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) il
versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima
applicazione e' determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e'
rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente
28 aprile 1998, n. 406.L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui
al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle
presenti disposizioni restano valide ed efficaci.
9. Le imprese che effettuano
attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei
siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie
finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei
criteri generali di cui all’articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso
della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le
garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base
alla seguente distinzione:
a) le imprese che
effettuano l’attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di
recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a
favore della regione per ogni impianto che viene gestito;
b) le imprese che
effettuano l’attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto
devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni
intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e
delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo,
i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali
d’iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all’emanazione del
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il
decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di
requisiti per l’iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di
uniformare le procedure;
b) coordinamento con la
vigente normativa sull’autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei
componenti delle Sezioni regionali, per garantire l’efficienza operativa;
d) effettiva copertura
delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di
iscrizione.
11. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita
la Conferenza Stato
regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie
finanziarie da prestare a favore delle regioni.
12. Abrogato [
nota 3 ]
13. L’iscrizione all’Albo
ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell’iscrizione, nonché l’accettazione, la revoca e lo svincolo delle
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono
deliberati dalla Sezione regionale dell’Albo della regione ove ha sede legale
l’impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse
dal Comitato nazionale.
14. Nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad
applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione e' differita
al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. [
nota 4 ]
15. Avverso i provvedimenti
delle Sezioni regionali dell’Albo gli interessati possono proporre, nel
termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi,
ricorso al Comitato nazionale dell’Albo.
16. Agli oneri per il
funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d’iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di
versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. L’integrazione del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera
1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata all’entrata in vigore del predetto
decreto. Sino all’emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 20 dicembre 1993 e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 13 dicembre 1995.
17. La disciplina
regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, l’esercizio di un’attività privata può essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell’attività non si applica
alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell’Albo.
18. [
nota 5 ] Le imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell’articolo 216, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non
sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte
all’Albo mediante l’invio di comunicazione di inizio di attività alla
Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione
deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea
documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale
28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla
quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura,
l’origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle
caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti
stabiliti dall’Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle
condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di
capacità finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e
provinciali prendono atto dell’avventa iscrizione e inseriscono le imprese di
cui al comma
18 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia
territorialmente competente ed all’interessato.
20. Le imprese iscritte
all’Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate
dall’obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell’articolo 216 ed effettivamente avviati al
riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe
e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
21. Alla comunicazione di cui
al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma
18 a
seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si
applica il disposto di cui all’articolo 256, comma 1.
22. Abrogato [
nota 3 ]
23. Sono istituiti presso il
Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di
rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli
elementi identificativi dell’impresa consultabili dagli operatori secondo le
procedure fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al
pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal
predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato
nazionale, subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragione sociale
dell’impresa autorizzata, l’attività per la quale viene rilasciata
l’autorizzazione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, la scadenza
dell’autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette
informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione
stessa. Nel caso di ritardo dell’Amministrazione superiore a trenta giorni dal
rilascio dell’autorizzazione, l’impresa interessata può inoltrare copia
autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale,
che ne dispone l’inserimento nei registri.
24. Abrogato [
nota 3 ]
25. Abrogato [
nota 3 ]
26. Per la tenuta dei
registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla
corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di
registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del
decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al
commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell’Albo, che procede a contabilizzarli
separatamente e ad utilizzarli integralmente per l’attuazione dei medesimi
commi.
27. La tenuta dei registri di
cui ai commi 22 e 23 decorre dall’entrata in vigore del decreto di cui al
comma 16.
28. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
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