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TITOLO II - GESTIONE DEGLI
IMBALLAGGI
Art. 217
(ambito di
applicazione)
1. Il presente titolo
disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per
prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato
livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del
mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti
importati, prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della
concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla
direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte
quarta del presente decreto costituisce recepimento nell’ordinamento interno.
I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori
economici interessati.
2. La disciplina di cui al
comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato
nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego,
utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi,
servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che
li compongono. Oli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro
complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilità
condivisa”, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i vigenti
requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla
sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati,
nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti
pericolosi.
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