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TITOLO III
- GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 227
(rifiuti
elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti
contenenti amianto)
1. Restano ferme le
disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di
rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed
elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva
2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n.
151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni
del citato provvedimento, nelle more dell’entrata in vigore di tali
disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 44
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b) rifiuti sanitari:
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso:
direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma
restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per
il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei
beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n.
248.
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