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TITOLO IV - TARIFFA PER
LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI
Art. 238
(tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani)
1. Chiunque possegga o
detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti
urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati
dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di
cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione
dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui
al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di
utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6,
dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari
del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal
regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani
quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi
vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari
e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da
una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
5. Le Autorità d’ambito
approvano e presentano all’Autorità di cui all’articolo 207 il piano
finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del
servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata
l’integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, sentiti
la Conferenza Stato
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze
qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati,
disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei
quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa,
anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l’assenza di oneri per le autorità interessate. [
nota 1 ]
7. Nella determinazione della
tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per
quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed
accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di
utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere
indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori
introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento
di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al
comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e
della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L’eventuale modulazione
della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori
che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa è applicato
un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi.
11. Sino alla emanazione del
regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline
regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria
e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante
convenzione con l’Agenzia delle entrate.
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