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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 14 aprile 2006) Aggiornato con le modifiche apportate da: vedi modifiche >>

Indice tematico - D.Lgs 152/2006

PARTE IV

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

-

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

-

TITOLO III GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

-

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

-

> TITOLO V

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 239

Art. 240

Art. 241

Art. 242

Art. 243

Art. 244

Art. 245

Art. 246

Art. 247

Art. 248

Art. 249

Art. 250

Art. 251

Art. 252

Art. 252-bis

Art. 253

-

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

 

 

TITOLO V - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Art. 239 

(principi e campo di applicazione)

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Oli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

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Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati

Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati

La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma

Autori:  Prati Luca

Editore: Ipsoa Indicitalia

Linea: Libri  -  Anno 2008  -  Pagine: 299

Collana: Testo unico ambientale   

Terzo volume della collana Testo Unico Ambientale, IL DANNO AMBIENTALE E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI  tratta, seguendo una struttura a capitoli, le seguenti tematiche: la nozione legale di ambiente; la responsabilità da danno ambientale; le azioni di prevenzione e ripristino del danno ambientale; il risarcimento del danno all’ambiente; la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale; la responsabilità ambientale nella disciplina sulla bonifica dei siti inquinati; il danno ambientale, la responsabilità omissiva e la responsabilità per custodia; ill danno ambientale da organismi geneticamente modificati; l’abrogazione dell’art. 18 della legge n. 349/1986 e il regime transitorio.

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