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TITOLO V -
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI
Art. 239
(principi
e campo di applicazione)
1. Il presente titolo
disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo
svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti
dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze
inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare
riferimento al principio “chi inquina paga”.
2. Ferma restando la
disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le
disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) all’abbandono dei
rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso
qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti
abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei
valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area
ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da
effettuare ai sensi del presente titolo;
b) agli interventi di
bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto
espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non
disciplinato.
3. Oli interventi di bonifica
e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono
disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le
procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e
comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
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