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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 14 aprile 2006) Aggiornato con le modifiche apportate da: vedi modifiche >>

Indice tematico - D.Lgs 152/2006

PARTE IV

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

-

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

-

TITOLO III GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

-

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

-

> TITOLO V

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 239

Art. 240

Art. 241

Art. 242

Art. 243

Art. 244

Art. 245

Art. 246

Art. 247

Art. 248

Art. 249

Art. 250

Art. 251

Art. 252

Art. 252-bis

Art. 253

-

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

 

 

Art. 246 

(accordi di programma)

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le regioni interessate.

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

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Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati

Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati

La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma

Autori:  Prati Luca

Editore: Ipsoa Indicitalia

Linea: Libri  -  Anno 2008  -  Pagine: 299

Collana: Testo unico ambientale   

Terzo volume della collana Testo Unico Ambientale, IL DANNO AMBIENTALE E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI  tratta, seguendo una struttura a capitoli, le seguenti tematiche: la nozione legale di ambiente; la responsabilità da danno ambientale; le azioni di prevenzione e ripristino del danno ambientale; il risarcimento del danno all’ambiente; la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale; la responsabilità ambientale nella disciplina sulla bonifica dei siti inquinati; il danno ambientale, la responsabilità omissiva e la responsabilità per custodia; ill danno ambientale da organismi geneticamente modificati; l’abrogazione dell’art. 18 della legge n. 349/1986 e il regime transitorio.

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