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Art. 246
(accordi
di programma)
1. I soggetti obbligati agli
interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno
diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante
appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del
documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le
amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente
titolo.
2. Nel caso in cui vi siano
soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di
una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e
le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di
programma stipulati, entro dodici mesi dall’approvazione del documento di
analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le regioni interessate.
3. Nel caso in cui vi siano
soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di
una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più
soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i
tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di
programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall’approvazione del documento
di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle
attività produttive, d’intesa con
la Conferenza Stato-regioni.
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