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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 14 aprile 2006) Aggiornato con le modifiche apportate da: vedi modifiche >>

Indice tematico - D.Lgs 152/2006

PARTE IV

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

-

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

-

TITOLO III GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

-

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

-

> TITOLO V

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 239

Art. 240

Art. 241

Art. 242

Art. 243

Art. 244

Art. 245

Art. 246

Art. 247

Art. 248

Art. 249

Art. 250

Art. 251

Art. 252

Art. 252-bis

Art. 253

-

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

 

 

Art. 251 

(censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell’articolo 242.

2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all’Ufficio tecnico erariale competente.

3. Per garantire l’efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell’anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA).

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Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati

Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati

La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma

Autori:  Prati Luca

Editore: Ipsoa Indicitalia

Linea: Libri  -  Anno 2008  -  Pagine: 299

Collana: Testo unico ambientale   

Terzo volume della collana Testo Unico Ambientale, IL DANNO AMBIENTALE E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI  tratta, seguendo una struttura a capitoli, le seguenti tematiche: la nozione legale di ambiente; la responsabilità da danno ambientale; le azioni di prevenzione e ripristino del danno ambientale; il risarcimento del danno all’ambiente; la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale; la responsabilità ambientale nella disciplina sulla bonifica dei siti inquinati; il danno ambientale, la responsabilità omissiva e la responsabilità per custodia; ill danno ambientale da organismi geneticamente modificati; l’abrogazione dell’art. 18 della legge n. 349/1986 e il regime transitorio.

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