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Art. 251
(censimento
ed anagrafe dei siti da bonificare)
1. Le regioni, sulla base dei
criteri definiti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di
procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l’elenco dei siti
sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli
interventi realizzati nei siti medesimi;
b) l’individuazione dei
soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui
la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati,
ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle
opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure
dell’articolo 242.
2. Qualora, all’esito
dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle
concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di
destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di
attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata
all’Ufficio tecnico erariale competente.
3. Per garantire
l’efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni,
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali
dell’anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi
informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale
dell’ambiente (SINA).
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