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Art. 293
(combustibili
consentiti)
1. Negli impianti
disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta del presente
decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili
previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta del
presente decreto, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla parte
I, lettere e) ed f), dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto
si applicano le prescrizioni dell’Allegato X alla parte quinta del presente
decreto relative agli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del
presente decreto. Il gasolio marino deve essere conforme a quanto previsto dalla
parte I, sezione 3, dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e della salute, previa autorizzazione della Commissione
europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di
zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, più
elevati rispetto a quelli fissati nell’Allegato X alla parte quinta del
presente decreto qualora, a causa di un mutamento improvviso
nell’approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di
altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.
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