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TITOLO
V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.
33. [
nota 1 ]
Oneri
istruttori
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei
costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo
previste dal presente decreto.
2.
Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di quantificazione
e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3.
Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad
applicare le norme vigenti in materia.
4.
Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e fino all'entrata in vigore
del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente
articolo, per le spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei
compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto a
carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di
autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo
di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere
conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto
stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la
copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.
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Le
valutazioni ambientali: Vas; Via e Ippc
La
nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma
Autori:
Galotto Giannicola, Mazzoleni Maddalena
Editore:
Ipsoa Indicitalia
Linea:
Libri - Anno 2008 - Pagine: XII-266
Collana:
Testo
unico ambientale
Il
Volume presenta e analizza i seguenti strumenti, VIA, VAS e
IPPC.
La VIA (Valutazione di impatto ambientale), la VAS
(Valutazione ambientale strategica) e l’IPPC (Autorizzazione
Integrata Ambientale) sono procedure dirette alla valutazione
simultanea, integrata e ad ampio spettro delle ricadute
ambientali della realizzazione, gestione, esercizio e
dismissione di determinati impianti ed attività
antropiche, cioè delle attività svolte dall’uomo
nell'ambiente.
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Questi
strumenti sono dunque di particolare importanza in quanto attuano i
principi che sono considerati tra i pilastri fondamentali del diritto e le
politiche comunitarie in materia ambientale, cioè il principio di
prevenzione e quello di integrazione
Il
Volume descrive le procedure in esame evidenziandone gli obiettivi e le
opportunità. Sono trattate alla luce delle più recenti modifiche
apportate dal D.Lgs n. 152/2006 e dalla sua riforma.
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