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Art.
34. [
nota 1 ]
Norme
tecniche, organizzative e integrative
1.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle
norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle
finalita', dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative
delle modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresi',
nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma,
l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988.
2.
Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce
il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali
omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il
parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali
omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 2 agosto 2002.
4.
Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia
nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati
processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei
bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile
che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli
obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano
insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la
strumentazione, le priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In
tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di
pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle amministrazioni
locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di
strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5.
Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento
per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie,
definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza
delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita
economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di
stabilita' ecologica, la salvaguardia della biodiversita' ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle
potenzialita' individuali quali presupposti necessari per la crescita
della competitivita' e dell'occupazione.
6.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti
organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unita'
operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a
garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:
a)
determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i
requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella
definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b)
garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e
controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c)
assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti
tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d)
favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilita'
dell'integrazione ambientale;
e)
agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del pubblico ai
processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7.
Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di
valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale
strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello
strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani,
programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di
livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve
anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di
materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa
produzione di rifiuti.
8.
Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie per la
protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN),
garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali
comunitari o altri appositamente scelti.
9.
Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono
apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
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