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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 14 aprile 2006) Aggiornato con le modifiche apportate da: vedi modifiche >>

Indice tematico - D.Lgs 152/2006

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

TITOLO I

Principi generali per le procedure di VIA, VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

-

TITOLO II

La valutazione ambientale strategica

-

TITOLO III

La valutazione d'impatto ambientale

-

TITOLO IV

Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere

-

> TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

-

Note alla parte II: Abrogazione articoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34. [ nota 1 ]

Norme tecniche, organizzative e integrative 

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalita', dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresi', nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. 

2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002. 

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale. 

5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica, la salvaguardia della biodiversita' ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialita' individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitivita' e dell'occupazione. 

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unita' operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a: 

a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti; 

b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione; 

c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale; 

d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilita' dell'integrazione ambientale; 

e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali. 

7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti. 

8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti. 

9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

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NOTE ALL'ARTICOLO CURATE DA SICUREZZA E AMBIENTE

Nota 1 - L'articolo 34 è stato così inserito dall'art. 1 del D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4

Le valutazioni ambientali: Via, Vas e Ippc

Le valutazioni ambientali: Vas; Via e Ippc

La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma

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Linea: Libri  -  Anno 2008  -  Pagine: XII-266

Collana: Testo unico ambientale   

Il Volume presenta e analizza i seguenti strumenti, VIA, VAS e IPPC.
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Questi strumenti sono dunque di particolare importanza in quanto attuano i principi che sono considerati tra i pilastri fondamentali del diritto e le politiche comunitarie in materia ambientale, cioè il principio di prevenzione e quello di integrazione

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