|
TITOLO I - AMBITO DI
APPLICAZIONE
Art. 299
(Competenze ministeriali)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione
dei danni all'ambiente, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale
istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
dall'articolo 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici
ministeriali competenti.
2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le Regioni,
con gli Enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto
idoneo.
3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle
competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli
Enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietā e di
leale collaborazione.
4. Per le finalitā connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla
quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e
privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul
territorio, nei limiti delle disponibilitā esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivitā
produttive, stabilisce i criteri per le attivitā istruttorie volte
all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta
per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta del
presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del
danno.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo,
il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
|