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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 14 aprile 2006) Aggiornato con le modifiche apportate da: vedi modifiche >>

Indice tematico - D.Lgs 152/2006

PARTE VI

NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

> TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 299

Art. 300

Art. 301

Art. 302

Art. 303

-

TITOLO II

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

-

TITOLO III RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.  299 

(Competenze ministeriali)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'articolo 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali competenti.

2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le Regioni, con gli Enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.

3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietā e di leale collaborazione.

4. Per le finalitā connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilitā esistenti.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivitā produttive, stabilisce i criteri per le attivitā istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

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