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Art. 303
(Esclusioni)
1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno
cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile,
insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno
provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo
rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali
elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica
italiana abbia aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria
responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione
alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC)
del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità
nella navigazione interna (CLNI) del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente né alla minaccia
imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato
istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un
incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano
nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati
nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
e) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi
come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la
protezione dalle calamità naturali;
f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente
verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del
presente decreto; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria
stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di
risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18
luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato
articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi
di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce
passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la
previsione dell'articolo 315 del presente decreto; [
nota 1 ]
g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di
trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato;
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno
causa ti da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile
accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli
operatori;
i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano
effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata
o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti hi materia,
salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.
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